LEGGE 3/2019: STRETTA SULLA CORRUZIONE

Da giovedì 31 gennaio 2019 entrano in vigore le nuove sanzioni per le persone giuridiche portate dalla Legge anticorruzione 3/2019 . Il “Daspo a vita per i corrotti” riveste così importanti ricadute non solo sulle persone fisiche attrici dell’azione criminosa ma anche per le persone giuridiche . Vi è l’inasprimento delle sanzioni interdittive, già previste dal D.lgs 231/01 che, da giovedì ,colpiranno direttamente le persone giuridiche nel cui interesse o vantaggi economici sono stati perpetrati i reati per cui parte direttamente , nei confronti della persona fisica l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed altresì il veto, anche questo perpetuo, di poter dialogare con la P.A. Da giovedì 31 gennaio , le misure interdittive per le persone giuridiche vengono fissate in due anni , come soglia minima ed in sette anni quella massima. Rimane sempre, per le persone giuridiche , il limite dei due anni per quei reati commessi in suo favore economico in attinenza a materie di terrorismo , riciclaggio internazionale, criminalità organizzata, ambiente e salute pubblica. Da notare quindi che il legislatore ha ritenuto meno gravi (!!??) i precedenti reati rapportati alla corruzione . Importantissime sono le novità che vanno a toccare gli studi professionali associati ed organizzati in forma societaria  e ciò in linea con quanto sentenziato al numero 4703/12 dalla Cassazione. Si colpisce così , con sanzioni interdittive, le categorie professionali in primo piano che hanno a che fare con la P.A. in nome e conto dei propri clienti : la nuova legge del 2019 ha previsto che questa nuova tipologia di reato faccia scattare simultaneamente sia l’interdizione perpetua per la persona fisica che le correlate sanzioni pecuniarie per la persona giuridica. Interessante evidenziare che , per le persone giuridiche non è prevista la possibilità di godere dei nuovi benefici previsti in caso “ravvedimento” per il corrotto ed il corruttore . La legge 3/2019 avvia la non punibilità dei reati di corruzione per la persona fisica che entro il termine massimo di 4 mesi dalla commissione del fatto, lo ponga all’attenzione dell’autorità denunciandolo volontariamente, restituendo il proprio profitto, fornendo indicazioni esaustive per acclarare la prova del reato e consequenzialmente permettere all’Autorità di individuare gli altri autori. Viceversa , nel caso della persona giuridica che collabora, essa avrà solo uno sconto di pena che però non produrrà effetti concreti perché , infatti, per il “codice degli appalti” una sentenza di condanna o patteggiamento sul capo di un amministratore, socio, membro di organo di vigilanza o controllo, direttore tecnico, procuratore, costituisce, di fatto, causa insuperabile di esclusione da una gara pubblica per il tempo di almeno un anno dalla data certificata di cessazione del soggetto dalla carica stessa. Da tutto ciò si deduce come la legge 3/2019 ponga le sue norme per le persone giuridiche nel senso pratico ed esclusivo di un aspetto sanzionatorio e quindi senza premiare concretamente il ravvedimento. Si ponga altresì l’attenzione sul fatto che la natura sempre più afflittiva delle misure interdittive alle quali bisogna sempre rammentarsi, che si aggiungano elevate sanzioni economiche , dovrebbe di fatto imporre una previsione concreta di una qualche forma adeguata ed idonea sia nella realtà processuale che quindi nella vita economica, di una fattiva riabilitazione.

 

 

Fabio Accinelli