SALVABANCHE: NUOVE REGOLE UE

SALVABANCHE: NUOVE REGOLE UE

Gli  istituti bancari europei   avevano appena  iniziato a recuperare parte dei danni economici causati dalla pandemia che  già  si ritrovano a dover  fare i conti  con quanto subito e subendo  dagli effetti indiretti legati al conflitto Russo-Ucraino e/o alle sanzioni derivanti da esso. Incertezze anche degli investitori che stanno valutando i danni all’economia derivanti dall’accelerazione dell’inflazione con il petrolio che torna a salire. Tensione che porta ad alimentare i timori di una futura recessione. D’altro canto la BCE stessa sarà costretta ad agire di riflesso e quindi in risposta all’inflazione più elevata del previsto. Le Banche europee e quindi anche i due più grandi gruppi bancari italiani, Unicredit ed Intesa SanPaolo  molto esposte in Russia, si trovano così a dover affrontare un piano di emergenza per affiancare i grandi gruppi loro clienti nel caso in cui Putin dovesse riuscire nell’intento di attuare il pagamento del gas in rubli, estendendo tale richiesta  anche al grano, al petrolio ed ai metalli.  Ecco allora che la Commissione Europea, muovendosi  per tempo, ha emanato  nuove regole a compendio della riforma che ridefinisce  la nuova temporanea sospensione dalle regole inerenti gli “aiuti di stato”, fissando così criteri precisi che  possano consentire  ai diversi governi comunitari di sostenere le imprese bancarie in questa nuova crisi. Con tempistiche ancora tutte da definire.  Questi nuovi aiuti sono rivolti a quelle banche che dovessero trovarsi in uno stato di carenza  certificata di liquidità e/o  in difficoltà economica accertata. Qualora si rendesse necessario un intervento di ricapitalizzazione per un istituto di credito determinato dagli effetti diretti e/o indiretti della guerra russo-ucraina da parte di uno Stato UE, l’operazione dovrà  essere inquadrata nelle “eccezioni” consentite ed esplicitate nella direttiva Brrd  ( c.d. Bank Recovery and Resolution Directive -Consilium.europa.eu) sul “bail in” e consequenzialmente non dovrà  essere assoggetta ad alcuna valutazione del “ Single Resolution Board “ che  altrimenti, senza questa tipologia di intervento,  dovrebbe certificarne il fallimento. Il tutto può ricadere, a buon diritto, in quanto contenuto nell’art 45 della comunicazione sulle banche del 2013 , articolo che consente una deroga al “ burden sharing” ( condivisione degli oneri) , evitando  il diretto coinvolgimento degli azionisti e dei creditori subordinati sia essi obbligazionisti che massa clienti con depositi  attivi ,ad una certa data ,  superiore ai 100 mila euro di giacenza. Quindi in sintesi viene accantonata, fino al 31/12/2022 ( salvo ulteriori proroghe), la normativa specifica sulla gestione delle crisi bancarie che così tanti problemi aveva creato in passato agli istituti di credito italiani a partire dal 2015 in poi.