
11 Nov QUANDO E’ IL FISCO AD ESSERE IN MALA FEDE
Con la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26920/22 si parla di “ pretesa erariale illegittima”. Nel momento preciso in cui si rileva che la pretesa dell’erario è illegittima e quindi il coinvolgimento del contribuente in un processo , che ha la sua stessa radice che poggia su una pretesa illegittima dell’ufficio , la parte privata chiamata in giudizio ha il pieno diritto di ottenere un risarcimento del danno. D’altro canto tramite l’assunto dell’ art. 96 c.p.c. si stabilisce già come la parte soccombente in giudizio ,quando ha promosso il giudizio o ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave può essere condannata dal giudice…oltre al pagamento delle spese , anche al risarcimento del danno…. . Quindi si può pacificamente affermare che è nei pieni poteri del giudice tributario liquidare in favore del contribuente ove vittorioso il danno derivante dall’esercizio , da parte dell’ Agenzia delle Entrate e/o più in generale dell’ Amministrazione Finanziaria , di una pretesa impositiva temeraria e/o caratterizzata da mala fede o colpa grave. Un’ultima nota rivolta ancora all’art 96 c.p.c. , il quale trova sua giusta dimora anche nell’ambito del diritto tributario in virtù del D.L. n. 546/92, articolo 1 comma 2 , qui si afferma come i giudici tributari possono applicare , per quanto compatibili al caso, le norme di procedura civile avendo il potere di valutare la liquidazione del risarcimento del danno in favore del contribuente per i danni che lo stesso ha patito. Appare chiaro come nessun altro giudice potrebbe valutare meglio l’asserita temerarietà della domanda di risarcimento di quello stesso giudice chiamato a decidere sulla domanda che si assume, appunto, essere di valenza temeraria per le sue stesse caratteristiche. In alternativa esiste sempre la possibilità giuridica di proporre istanza di risarcimento con giudizio autonomo.