CLAUSOLE VESSATORIE

Le clausole delle polizze infortuni non sono vessatorie: ecco perché

 

Sia l’Antitrust che l’Ivass sono a caccia di eventuali clausole vessatorie nella specificità delle polizze su infortuni e malattie. Trattasi di clausole che non consentirebbero agli eredi dell’assicurato di subentrare nel diritto all’indennizzo nel caso in cui un loro congiunto muoia per una causa fisica diversa ed accertata da quella diretta che ne ha causato l’invalidità. Questo fatto sarebbe determinato prima che la compagnia proponente il contratto abbia terminato, de facto, di effettuare i propri accertamenti medici specialistici sui postumi e sulle motivazioni che hanno causato l’invalidità dell’assicurato stesso. Appare alquanto fuorviante il fatto che le due autorità indaganti contestino tali clausole concernenti i termini discrezionali giustamente indirizzati ad accertamenti medici specifici che possano arrivare fino a 18 mesi. Il fine ultimo è accertare la legalità dell’indennizzo agli eventuali eredi, se il contraente muore prima che la compagnia assicurativa abbia svolto tutti gli accertamenti, concludendoli con una nota tecnica medica specifica che ne avvalori il fatto. Semmai si può discutere, e sicuramente vi sarà un margine per trovare un punto di equilibrio, sul fatto che i congiunti dell’assicurato possano documentare l’accaduto con certificati medici specialistici rilasciati dalle Asl e/o da altre strutture mediche riconosciute. In generale, quindi, non si può parlare di clausole vessatorie riscontrabili nelle postille che non consentono agli eredi dell’assicurato, per infortunio e/o malattie, di subentrare nel diritto all’indennizzo, e ciò finchè non siano esperiti tutti gli accertamenti medici del caso: certi, sicuri, documentati ed incontrovertibili. Ciò perché le clausole vessatorie rispecchierebbero clausole presenti nei contratti che producono uno squilibrio dei diritti a danno del consumatore. Non è questo il caso perché con il termine, che eventualmente può essere rivisto nella tempistica massima, si apre e si fotografa l’oggetto esatto del contratto, con l’espletamento di limiti per l’accertamento del rischio e/o del danno dell’assicurato. La verità è che bisogna ricercare una fattiva collaborazione sugli accertamenti, sul piano tecnico, tra assicurato ed assicuratore affinché vi sia una corretta interpretazione di ogni singola causa per contenuto e tempi di verifica che ne accerti i potenziali effetti. Tutto ciò deve portare ad un risultato condiviso da entrambe le parti, alla luce verificata e/o verificabile dei vari elementi contrattuali e fattuali. La stessa Corte di Cassazione, quando ha affrontato problematiche di accertamento attinenti clausole vessatorie, è stata sempre molto chiara nel valorizzare molto di più gli effetti piuttosto che il dettato letterale della clausola oggetto di verifica. Un’ultima nota: in Italia le polizze su infortuni o malattie hanno avuto un valore di 5,3 miliardi nel 2016 e 3,7 miliardi nel terzo trimestre nel 2017, ponendosi con un valore percentuale del 15 % sui premi totali del comparto danni che ha un valore di circa 36 miliardi; il tutto con una dinamica positiva in ascesa fino al terzo trimestre 2017 del 4,6 %.

Fabio Accinelli

Giornale Delle Assicurazioni