
24 Mar EXTRAPROFITTI E CORTE COSTITUZIONALE
La questione non è di semplice lettura come potrebbe apparire. Lunedì u.s. in Gazzetta Ufficiale all’art. 37 del D.L. 21/2022 denominato “taglia prezzi” è stato introdotto il “contributo straordinario contro il caro bollette” a completo carico delle imprese operanti nel settore energetico. Basato su motivi politici di opportunità e solidarietà sociale , la disciplina giuridico-fiscale del contributo testimonia però , ancora una volta ( n.d.r. : si ricordi quanto accaduto con la Robin Hood Tax addizionale all’ Ires per il settore petrolifero prevista dall’art. 81 D.L. n.112/2008 ), la difficoltà del legislatore nel riuscire a “costruire” un’imposta che vada ad intercettare i “sopraprofitti congiunturali” nel pieno rispetto dei principi costituzionali. Desidero porre l’accento sul fatto che il contributo in esame non viene volutamente denominato dal legislatore, tramite un “escamotage legislativo”, come “tributo”. Questo fatto però non riesce a negare, a pieno titolo, il fatto che in esso vi sia una spiccata natura tributaria e quindi una passibile sindacabilità costituzionale ai sensi e per gli effetti degli art. 53 e 3 ( profilo della ragionevolezza) . Il legislatore ha configurato il “contributo straordinario” come un prelievo di carattere solidaristico con una chiara definizione socio-economica del contesto che ne giustifica l’emanazione . Il primo punto è riuscire a differenziarlo da un normale tributo, peraltro già configurato in forme note e consolidate nel tempo , come mero prelievo fiscale. L’applicabilità temporale viene rivolta al 2022 , andando quindi a colpire i soli sovraprofitti congiunturali delle imprese soggette ad uno “stampo oligopolistico del settore” con una redditività maggiore rispetto a quella che si registra per altri settori. Tecnicamente il tributo deve essere dotato di un meccanismo chiaro ed insindacabile che ne consenta di tassare in misura maggiore solo e solamente l’eventuale maggiore ricchezza prodotta e connessa alla posizione privilegiata dell’attività esercitata dal contribuente e ciò al permanere di un determinato e riscontrabile “momento congiunturale”. Un’ ultima nota è rivolta ad esaminare “come” sia possibile determinare la base imponibile oggetto del “contributo straordinario”. Nel merito trattasi di un’imposta sul valore aggiunto tipo Irap: la base imponibile non è costituita dalle operazioni attive soggette ad Iva ma bensì dal saldo tra operazioni attive e passive che siano manifeste , al fine del “contributo straordinario” di un incremento fissato nelle soglie previste dall’art. 37 , ovvero l’oramai noto “sovraprofitto”. Ritengo personalmente le regole oggi dettate non idonee però a misurare correttamente l’effettivo incremento di ricchezza tassabile nella logica del ”contributo straordinario” . Sarebbe più logico ed equo evitare che gli extraprofitti possano essere generati. Il calcolo, così come presentato, degli extraprofitti non mi convince perché calcolare il delta tra le operazioni attive e passive nell’arco dei sei mesi compresi tra 2021/2022 su 2020/2021 rischia di non poter effettivamente rappresentare i reali extraprofitti prodotti, questo perché vengono prese in considerazione nei calcoli anche tutte quelle operazioni e/o attività di pura natura straordinaria. Serve ancora tanto lavoro al fine di arrivare al punto di non penalizzare nessuno, occorrono a mio vedere soluzioni eque ma soprattutto strutturali.