EXTRAPROFITTI E CORTE COSTITUZIONALE

EXTRAPROFITTI E CORTE COSTITUZIONALE

La questione non è di semplice  lettura come potrebbe  apparire.  Lunedì u.s. in Gazzetta Ufficiale all’art. 37 del D.L. 21/2022 denominato “taglia prezzi” è stato introdotto il “contributo straordinario contro il caro bollette” a completo carico delle imprese operanti nel settore energetico.  Basato su motivi politici di opportunità e solidarietà sociale , la disciplina giuridico-fiscale del contributo testimonia però , ancora una volta ( n.d.r. : si ricordi quanto accaduto con la Robin Hood Tax addizionale all’ Ires per il settore petrolifero prevista dall’art. 81 D.L. n.112/2008 ),  la  difficoltà del legislatore nel riuscire a  “costruire” un’imposta che vada ad intercettare i  “sopraprofitti congiunturali” nel pieno rispetto  dei principi costituzionali.   Desidero porre l’accento   sul fatto che  il contributo in esame non viene   volutamente denominato dal legislatore, tramite un “escamotage legislativo”,  come “tributo”.  Questo fatto  però  non riesce a negare, a pieno titolo,  il fatto che  in esso vi sia  una spiccata natura tributaria e quindi una passibile sindacabilità costituzionale ai sensi e per gli effetti degli art. 53 e 3 ( profilo della ragionevolezza)  .  Il legislatore ha  configurato  il  “contributo straordinario” come un prelievo di carattere solidaristico  con una chiara definizione socio-economica del contesto che ne giustifica l’emanazione . Il primo punto  è riuscire a  differenziarlo da un normale tributo,   peraltro già configurato in forme note e consolidate  nel tempo , come  mero prelievo fiscale. L’applicabilità temporale viene rivolta  al  2022  , andando  quindi a colpire i soli sovraprofitti congiunturali delle imprese soggette ad uno “stampo oligopolistico del settore” con una redditività maggiore rispetto a quella che si registra per altri settori. Tecnicamente il tributo deve essere dotato di un meccanismo chiaro ed insindacabile che ne consenta di tassare in misura maggiore solo e solamente l’eventuale maggiore ricchezza prodotta e connessa alla posizione privilegiata dell’attività esercitata dal contribuente e ciò al permanere di un determinato e riscontrabile “momento congiunturale”.  Un’ ultima  nota è rivolta ad esaminare  “come” sia possibile determinare la base imponibile oggetto del “contributo straordinario”. Nel merito trattasi di un’imposta sul valore aggiunto tipo Irap: la base imponibile non è costituita dalle operazioni attive soggette ad  Iva ma bensì dal saldo tra operazioni attive e passive  che siano  manifeste , al fine del “contributo straordinario” di un incremento fissato nelle soglie  previste dall’art. 37 , ovvero l’oramai noto “sovraprofitto”. Ritengo  personalmente le regole oggi dettate non idonee però a misurare correttamente l’effettivo incremento di ricchezza tassabile nella logica del  ”contributo straordinario” . Sarebbe più logico ed equo   evitare che gli extraprofitti  possano essere generati.  Il calcolo, così come presentato, degli extraprofitti non mi convince  perché  calcolare il delta tra le operazioni attive e passive nell’arco dei sei mesi compresi tra 2021/2022 su 2020/2021 rischia di non poter effettivamente rappresentare i reali extraprofitti prodotti,   questo perché vengono prese in considerazione nei calcoli anche tutte quelle operazioni e/o attività di pura natura straordinaria. Serve ancora tanto lavoro al fine di arrivare al punto di non penalizzare nessuno, occorrono a mio vedere  soluzioni eque ma soprattutto  strutturali.