
10 Mag “BLIND TRUST “ : CONFLITTO DI INTERESSI E TASSAZIONE
Un “Blind Trust” è una forma ben definita di Trust che viene appositamente costituito allo scopo di separare completamente un soggetto dal proprio patrimonio e ciò con il fine specifico di evitare qualsivoglia forma di conflitto di interessi. Viene quindi costituito da chi personalmente accede a cariche pubbliche di altissima rilevanza. Tramite questo specifico istituto (affidamento fiduciario) si assicura che le decisioni che vengono prese dal titolare ( settlor) nell’interesse pubblico non possano in alcun modo essere influenzate da un proprio interesse personale . Nel merito giuridico del negozio in esame il settlor conferisce il proprio patrimonio ad un trustee che funge da “consiglio direttivo” che lo amministra, per suo nome e conto , ma scegliendo nella più completa libertà ed autonomia le forme di investimento ritenute più opportune. Vige quindi un espresso divieto ed obbligo di rendicontazione fino alla naturale scadenza di un termine e/o del verificarsi di una condizione specifica , nel caso in esame potrebbe corrispondere proprio con la cessazione di una carica. Ma non è tutto così semplice e chiaro, ad esempio qui rilevo quanto la disciplina fiscale del trust sia scarna. L’Amministrazione Finanziaria con le Circolari nn 3/E del 22/01/08 e 48/E del 6/8/07, assume che : a) debba considerarsi Trust un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del Trust stesso ( istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo) ; b) debbano considerarsi vincoli di destinazione “… i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento , con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi… “. Tutto ciò premesso ecco che appare evidente che l’incertezza applicativa viene data anche dai differenti momenti negoziali nei quali normalmente il Trust si articola e quindi a seconda dell’oggetto che cade sotto imposizione. L’ interpretazione di legittimità in materia si è evoluta attraverso il graduale recepimento , favorito anche dall’apporto oramai sempre più costante della dottrina e della giurisprudenza di merito, di soluzioni , anche intermedie , e quindi più sfumate, ciò attraverso due posizioni concettualmente agli antipodi tra di loro . La posizione di partenza è fissata dalla massima contenuta in “ Cassazione n. 3735/15” . La posizione giuridicamente definita di arrivo è contenuta invece nella massima in “ Cassazione n. 1131/19”. Ferma restando l’indubbia discrezionalità del legislatore nell’individuare i presupposti impositivi, siffatta discrezionalità deve sempre e comunque muoversi in un ambito specifico di ragionevolezza e quindi di non-arbitrio ( Corte Costituzionale n. 4/1954 e n. 83/2015 ) . Nel caso specifico del Blind Trust , è da stigmatizzare che tale indice non prende in nessun modo consistenza prima che il Trust stesso abbia completato il suo percorso . In definitiva si può affermare che : a) per l’applicazione dell’imposta di donazione , così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale , è necessario che si realizzi di fatto un trasferimento effettivo di ricchezza mediante specifica attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. B) nel Trust autodichiarato un trasferimento imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo e né nell’atto di dotazione patrimoniale, ( in quanto si tratta di atti meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione ) , ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento ultimo e realizzativo del Trust medesimo. Fino a poco tempo fa il Blind Trust era un negozio che in Italia era “ scoraggiato” dalla fiscalità sullo stesso applicabile , ma tra i mesi di Giugno-Luglio 2019 , in Cassazione , vi è stata una vera e propria “inanellata” di sentenze esplicative a favore dello schema oggi in esame ; le numero: 15453/19, 15455/19, 15456/19, 16700/19, 16705/19, 19167/19, 19310/19 e 19319/19. A ciò si è resa conforme la Ctr Lombardia orientandosi nel senso che l’atto di dotazione di qualunque tipologia di Trust non è considerabile in termini di manifestazione esplicita di capacità contributiva . Da tutto ciò ne segue che anche l’istituzione e la dotazione di un Blind Trust a conti fatti ne ha un vantaggio. Non bisogna poi dimenticarsi che il Trust oramai oggi viene di fatto considerato come uno strumento, per così dire, “normale” e quindi di uso comune finalmente anche nel nostro ordinamento giuridico – fiscale . Non viene più considerato come un artifizio ad uso dei soli “furbi” , sia essi spregiudicati, smaliziati o atto disponibile solo e solamente a chi abbia un’elevata professionalità in materia. Ad valorem di ciò e se oramai ce ne fosse ancora bisogno , nell’ultima giurisprudenza di legittimità ( Cassazione – 21 Giugno 2019 n 16705) è stato chiaramente ribadito che “…l’ordinamento vede con favore il trust…della cui validità e meritevolezza ex articolo 1322 CC …non è più dato dubitare…”. Ecco allora che il Trust in generale e quindi il Blind Trust , possono essere comunemente usati come strumenti atti ad evitare conflitti di interesse quando si assumono ruoli pubblici rilevanti e/o incarichi privati dai quali potrebbero derivare vantaggi diretti per il proprio patrimonio. Ciò , come sopra già detto , nel caso specifico in cui le informazioni acquisite nell’espletamento dell’incarico fossero usate per finalità strettamente personali. Lo strumento oggi è di stretta attualità sia perchè ,ad esempio , viene usato dal banchiere Mario Draghi in merito ad i propri incarichi istituzionali , da Vivendi con riferimento alla sua partecipazione in Mediaset e così come dal sindaco di Venezia , Luigi Brugnaro, allo scopo specifico di marcare il confine tra attività politica ed affari personali. La sentenza della Ctr Lombardia n 2999 del 9 Luglio 2019, Sezione 3, presidente Rollero, ha esaminato il Blind Trust sotto il profilo strettamente fiscale nella specificità della sua istituzione su volere di un noto banchiere in procinto di assumere una rilevante posizione in un primario istituto bancario al fine di evitare conflitti di interesse , dandone parere favorevole sia sulla costituzione che sulle specifiche e momenti fiscalmente rilevanti Quindi si può affermare che un Blind Trust funziona se il trustee è un soggetto che svolge professionalmente tale attività e che si trova in una situazione di chiara e completa indipendenza rispetto al disponente. E’ quindi evidente che quando si tratta di una persona ( fisica e/o giuridica) che ha relazioni di parentela , amicizia, affari in comune o professioni tali da evidenziare che non si può fondatamente esservi un “ chinese wall” tra il trustee ed il disponente : si evidenzia solo una mera apparenza. Si cadrebbe, quindi nella casistica di un puro e semplice mandato , ovvero una strumentazione che non sarebbe qualificabile né come Trust e ne tanto meno come Blid Trust.