
06 Mar 2006-2011 : LA CHIESA DOVRA’ PAGARE L’ ICI.
E’ del 3 marzo la richiesta della UE al Governo Italiano perché si attivi per recuperare il cospicuo importo relativo all’ ICI non versata dalla Chiesa sulle sue attività commerciali quali ricettive, sanità , assistenza e istruzione per gli anni che vanno dal 2006 al 2011. La Commissione Europea fin da subito ha equiparato il comportamento dell’Italia in questa vicenda al pari di “ aiuti di Stato” lesivi della concorrenza . Già nel 2018 la Corte Europea di Giustizia era formalmente intervenuta per sollecitarne una soluzione. In soldoni l’ Italia dovrà quindi recuperare l’ ICI non versata dal 2006 al 2011 su tutti quegli immobili della Chiesa non passibili di esenzione e con importo a debito superiore ai 200mila euro/anno. Per contro il motivo principale su cui poggia da sempre la richiesta dell’esenzione al pagamento da parte della Chiesa è che quella particolare tipologia di esenzioni si applicano a tutte le confessioni religiose, ai sindacati ed ai partiti politici che usano gli immobili per le specifiche finalità sociali collegate alle proprie attività svolte in modo esclusivo. Ecco allora però che per contro quelle attività della Chiesa che producono un reddito, anche un semplice pensionato ad esempio, deve rientrare nei versamenti ICI . Per riuscire a conteggiare correttamente il quantum dovuto , visto oramai anche il tempo trascorso, bisognerà partire usufruendo dei dati già contenuti nelle dichiarazioni IMU a partire dal 2012. Interessante è anche entrare nel merito del perché la richiesta della Commissione Europea si sia cristallizzata al 2011. L’ IMU , quale nuova imposta sostitutiva dell’ ICI a fare data dal 2012 , è stata valutata dalle UE positivamente e quindi non più in contrasto con le direttive comunitarie inerenti gli “ aiuti di Stato”, questo perché circoscrive chiaramente l’applicazione delle esenzioni solo per i luoghi di culto . Si prevede quindi il pagamento del tributo per tutti quegli immobili di proprietà della Chiesa adibiti specificatamente ad attività commerciali a norma dell’art. 2195 cc. A tale proposito rammento che fin dalla sua promulgazione l’ IMU richiede una serie di requisiti specifici a cui devono ottemperare gli enti non commerciali per potere usufruire dell’ eventuale esenzione al pagamento.