2006-2011 : LA CHIESA DOVRA’ PAGARE L’ ICI.

2006-2011 : LA CHIESA DOVRA’ PAGARE L’ ICI.

E’ del 3 marzo la richiesta della UE al Governo Italiano perché si attivi   per recuperare il cospicuo importo relativo all’ ICI non versata dalla  Chiesa  sulle sue attività commerciali  quali ricettive,  sanità , assistenza e istruzione per gli anni che vanno dal 2006 al 2011.  La Commissione Europea fin da subito ha  equiparato il  comportamento dell’Italia  in questa vicenda  al pari di  “ aiuti di Stato” lesivi della concorrenza . Già nel 2018 la Corte Europea di Giustizia era  formalmente intervenuta per sollecitarne una soluzione.  In soldoni   l’ Italia dovrà quindi recuperare l’ ICI non versata dal 2006 al 2011 su tutti quegli immobili della Chiesa non passibili di esenzione e con importo a debito superiore ai 200mila euro/anno.  Per contro il  motivo principale su cui poggia da sempre la richiesta dell’esenzione al pagamento da parte della  Chiesa è che  quella particolare tipologia di  esenzioni si applicano a tutte le confessioni religiose, ai sindacati ed ai partiti politici che usano gli immobili per le specifiche finalità sociali collegate alle proprie attività svolte in modo esclusivo. Ecco allora però che per contro quelle attività della Chiesa che producono un reddito, anche un semplice pensionato ad esempio, deve  rientrare nei versamenti ICI .  Per riuscire a conteggiare  correttamente  il  quantum  dovuto , visto  oramai anche il tempo trascorso, bisognerà  partire  usufruendo dei dati già contenuti nelle dichiarazioni IMU a partire dal 2012.  Interessante è anche entrare nel merito del perché la richiesta della Commissione Europea si sia cristallizzata al 2011.  L’ IMU , quale nuova imposta sostitutiva dell’ ICI a fare data dal 2012 , è  stata valutata  dalle UE positivamente e quindi non più in contrasto con le direttive comunitarie inerenti gli “ aiuti di Stato”, questo  perché circoscrive  chiaramente l’applicazione delle esenzioni solo per i luoghi di culto . Si prevede quindi  il pagamento del tributo per tutti quegli immobili di proprietà della Chiesa adibiti specificatamente ad attività commerciali a norma dell’art. 2195 cc.  A tale proposito rammento che fin dalla sua promulgazione l’ IMU richiede una serie di requisiti specifici a cui devono ottemperare gli enti non commerciali per potere usufruire dell’ eventuale esenzione al pagamento.